Una società venditrice agisce in giudizio contro una società di persone e i suoi singoli soci per ottenere il saldo del prezzo di un autobus. I debitori contestano la richiesta sostenendo l'avvenuta prescrizione del credito e l'estinzione del proprio obbligo a seguito dell'intervento di un terzo, il quale aveva rinnovato le cambiali configurando, a loro dire, un accollo liberatorio. La Corte di Cassazione conferma la condanna dei soci. I giudici chiariscono che la richiesta formale di pagamento inviata per raccomandata interrompe validamente la prescrizione. Inoltre, l'adesione del creditore all'accordo con il terzo non cancella la responsabilità dei debitori principali senza una dichiarazione esplicita e inequivocabile di volerli liberare dal debito originario.
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