La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di conferimento di un immobile in società, il debito derivante da un mutuo (accollo mutuo conferimento) può essere dedotto dalla base imponibile dell'imposta di registro solo se è 'inerente' al bene stesso, ovvero contratto per la sua conservazione o miglioramento, e non per scopi personali del conferente. La mera pattuizione di un accollo interno, senza che la società diventi debitrice diretta verso la banca, non è sufficiente a giustificare la deduzione fiscale.
Continua »