LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1273 Codice Civile — Anno 2024

Pagina 3 di 3

Altri anni per Art. 1273 Codice Civile

Accollo interno: no responsabilità per l’avvocato
Una società cita in giudizio il proprio avvocato per non aver agito contro una terza società che, con un accordo di accollo interno, si era impegnata a saldare un debito. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando che l'interpretazione del contratto come accollo interno è una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, escludendo così la colpa del legale.
Continua »
Accollo cumulativo: tardività e oneri del creditore
Una banca non si insinua tempestivamente nel fallimento della società debitrice originaria, ritenendo che un socio si fosse accollato il debito. La Cassazione chiarisce che in caso di accollo cumulativo, il debitore originario resta obbligato in solido. Pertanto, il creditore doveva presentare domanda di ammissione al passivo, anche con riserva, sin dalla conoscenza del fallimento, e la tardività non è giustificata dalla successiva revoca dell'atto di assegnazione dei beni.
Continua »
Indebito arricchimento: la prova dell’incarico P.A.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32662/2024, si è pronunciata sul tema dell'indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il caso riguarda due professionisti che avevano richiesto un compenso per un'attività di progettazione svolta senza un contratto formale. La Corte ha confermato la decisione di merito, riconoscendo l'indennizzo solo per la parte di attività per cui era provato un vantaggio diretto per l'ente. Per la restante attività, svolta su incarico di una società terza, la domanda è stata respinta, sottolineando l'importanza cruciale della prova del conferimento diretto dell'incarico per poter agire per indebito arricchimento.
Continua »
Crediti e confisca: la buona fede del creditore
La Corte di Cassazione, con la sentenza 43700/2024, analizza i ricorsi di diversi creditori esclusi dallo stato passivo a seguito di una confisca di prevenzione. La Corte ribadisce che per la tutela dei crediti e confisca, il creditore deve dimostrare sia la propria buona fede sia la non strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del soggetto proposto. La sentenza annulla con rinvio le decisioni in cui la valutazione della buona fede è risultata apodittica, mentre conferma il rigetto dei ricorsi dove emergono chiari indici di anomalia negoziale o di mancata diligenza da parte del creditore.
Continua »