La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena. La notifica all'imputato era avvenuta presso il difensore sulla base di una presunta irreperibilità, dichiarata però senza emettere un formale decreto di irreperibilità e, soprattutto, senza disporre le necessarie ricerche preventive come imposto dalla legge. Tale omissione, secondo la Corte, costituisce una violazione del diritto al contraddittorio e determina una nullità assoluta e insanabile del provvedimento.
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