Il ricorrente ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto contro una precedente decisione della Corte di Cassazione. Quest'ultima aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rimessione del processo, condannandolo a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende. Il ricorrente sosteneva che tale condanna pecuniaria fosse illegittima. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, sebbene la rimessione respinta non comporti il pagamento delle spese processuali, l'articolo 48 del codice di procedura penale consente espressamente di applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende tra mille e cinquemila euro. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando nuovamente il ricorrente al pagamento delle spese e di ulteriori tremila euro.
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