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Art. 127 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 127 Codice di Procedura Civile

Responsabilità amministratori: dovere di informarsi
La Corte di Cassazione conferma la sanzione irrogata da un'autorità di vigilanza a un amministratore privo di deleghe di un istituto di credito per omissioni informative in un prospetto. L'ordinanza chiarisce l'estensione della responsabilità amministratori, sottolineando il loro dovere di agire informati e di attivarsi proattivamente per vigilare sulla gestione, specialmente in presenza di segnali di allarme. Viene ribadito che, in questo contesto, la negligenza è sufficiente per configurare l'illecito e non si applica il principio della legge più favorevole (favor rei).
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Responsabilità amministratore: Cassazione su prospetti
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione irrogata da un'autorità di vigilanza a un amministratore (Vice Presidente del CdA) di un istituto bancario per l'omissione di informazioni cruciali nei prospetti informativi. Il caso verteva sulla mancata indicazione del fenomeno del 'capitale finanziato', ovvero prestiti erogati dalla stessa banca per l'acquisto delle proprie azioni. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità dell'amministratore sussiste anche in assenza di deleghe operative specifiche, in virtù del dovere generale di agire informati e di vigilare attivamente. È stato inoltre confermato che, in questo tipo di illeciti, la colpa è presunta e spetta all'amministratore provare di aver agito con la dovuta diligenza.
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