Un cittadino straniero ha impugnato il decreto del Giudice di Pace che convalidava il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Il ricorrente, in possesso di un passaporto valido, lamentava la mancata valutazione di misure alternative al trattenimento e l'uso di un modulo precompilato privo di reale motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve sempre compiere un esame rigoroso e proporzionato sulla possibilità di applicare misure meno coercitive. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, sancendo l'illegittimità del trattenimento originario.
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