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Art. 1256 Codice Civile — Sezione Seconda Penale

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Carenza d’interesse: ricorso inammissibile se c’è esito
L'amministratore di una società di navigazione ha impugnato un provvedimento di sequestro di alcune navi. Nelle more del giudizio, avendo ottenuto l'autorizzazione all'uso delle stesse, ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il ricorrente aveva già conseguito il vantaggio pratico che si prefiggeva, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il ricorrente non è stato condannato alle spese.
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