La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20318/2024, ha dichiarato inammissibile un appello penale perché il mandato a impugnare e l'elezione di domicilio non erano stati depositati contestualmente all'atto di appello, come richiesto dalla riforma Cartabia per gli imputati assenti. La Corte ha chiarito che il deposito frazionato di tali documenti, anche se avvenuto entro il termine per impugnare, costituisce un vizio insanabile che porta all'inammissibilità dell'impugnazione.
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