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Art. 125 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 125 Codice di Procedura Civile

Mancanza di procura alle liti: sanatoria negata dalle Sezioni Unite
Una società immobiliare cita in giudizio un acquirente per il rilascio di autorimesse. Il difensore del compratore si costituisce in giudizio senza depositare alcun mandato. I giudici di merito dichiarano inammissibile la costituzione per totale mancanza di procura alle liti, dichiarano la contumacia del convenuto e condannano il legale alle spese. La controversia giunge dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione per chiarire se il giudice debba obbligatoriamente concedere un termine per depositare l'atto mai allegato. Gli Ermellini stabiliscono che la mancanza di procura alle liti iniziale non è sanabile retroattivamente tramite assegnazione di termine, rigettando il ricorso e confermando l'inammissibilità degli atti difensivi.
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Ricorso senza firma digitale: valido se la paternità è certa
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che un ricorso nativo digitale, pur privo della firma digitale del difensore, è ammissibile se la sua paternità può essere accertata in modo inequivocabile da altri elementi. Nel caso di specie, l'invio da un indirizzo PEC ufficiale dell'Avvocatura dello Stato e il deposito di una copia cartacea asseverata sono stati ritenuti sufficienti a sanare il vizio, applicando il principio del raggiungimento dello scopo. Questa sentenza privilegia un approccio sostanziale rispetto a vizi puramente formali, garantendo il diritto di accesso alla giustizia in un caso di ricorso senza firma digitale.
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