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Art. 125 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

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Altri anni per Art. 125 Codice di Procedura Civile

Mancata comunicazione edificabilità: valido l’avviso?
Un comune ha emesso un avviso di accertamento ICI nei confronti di un contribuente per un terreno divenuto edificabile. Il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo di non aver mai ricevuto notifica del cambio di destinazione urbanistica. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata comunicazione edificabilità non invalida l'atto impositivo. L'obbligo fiscale sorge con l'adozione del piano urbanistico da parte del Comune, non con la comunicazione al proprietario. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, che aveva dato ragione al contribuente, e ha rinviato la causa per un nuovo giudizio.
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Rinuncia ricorso Cassazione per adesione a condono
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un giudizio tributario a seguito della rinuncia al ricorso da parte di due contribuenti. La controversia riguardava una cartella di pagamento per imposta di registro. I ricorrenti, dopo aver presentato appello in Cassazione, hanno aderito a un programma di definizione agevolata ('rottamazione quater'), manifestando così la loro volontà di porre fine alla lite. La Corte ha stabilito che tale adesione costituisce una chiara rinuncia al ricorso in Cassazione, determinando la cessazione del processo per assenza di interesse ad agire, senza che sia necessario il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del processo tributario
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un processo tributario a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti. La decisione è scaturita dall'adesione di un coobbligato a una definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater), interpretata dalla Corte come una manifestazione inequivocabile della mancanza di interesse a proseguire il giudizio. La sentenza chiarisce che la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che non necessita dell'accettazione della controparte per essere efficace e che, in questi casi, non è dovuto il pagamento del doppio del contributo unificato.
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