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Art. 1248 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1248 Codice Civile

Compensazione nella cessione del credito: i limiti del ricorso
Un privato acquista un credito per spese di lite e notifica atto di precetto alla società debitrice. Quest'ultima propone opposizione richiedendo la compensazione nella cessione del credito, poiché vantava un controcredito verso i cedenti originari risalente al 2006, quindi antecedente alla notifica della cessione avvenuta nel 2015. Il tribunale e la corte d'appello accolgono l'opposizione della società. Il nuovo creditore ricorre in Cassazione lamentando difetto di competenza e violazione di legge. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che il debitore può opporre al nuovo creditore la compensazione dei crediti sorti verso il cedente prima della notifica della cessione. Il cessionario perde la causa e viene condannato alle spese di giudizio.
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Cessione del credito: Comune paga i dipendenti ma resta debitore
Una società appaltatrice ha ceduto il proprio credito verso un Comune alla Società Cessionaria. La cessione del credito è stata regolarmente notificata all'ente pubblico. Successivamente, alcuni dipendenti dell'appaltatrice hanno richiesto al Comune il pagamento degli stipendi arretrati. Il Comune ha pagato i lavoratori e ha ritenuto tale pagamento liberatorio, opponendosi all'esecuzione forzata della Società Cessionaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Cessionaria, stabilendo che il committente che paga i dipendenti dell'appaltatore dopo aver ricevuto la notifica della cessione del credito a un terzo non è liberato dal proprio debito verso il nuovo creditore.
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Compensazione Crediti Futuri: Debitore Vince Causa Contro Banca
Una società di factoring chiedeva il pagamento di un debito a un'azienda, basandosi su un contratto di cessione di crediti. Il debitore, però, si opponeva, sostenendo di avere a sua volta dei crediti (sorti dopo la cessione) verso il creditore originario. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla compensazione crediti futuri. Ha chiarito che l'accettazione della cessione da parte del debitore non gli impedisce di usare in compensazione i propri controcrediti sorti successivamente. Questo perché, al momento dell'accettazione, quei controcrediti non esistevano ancora e il debitore non poteva rinunciarvi. La banca ha quindi perso la causa.
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Mandato all’incasso: la Banca vince anche senza cessione del credito
Una società debitrice si opponeva al pagamento richiesto da una banca, sostenendo che l'accordo tra la banca e il creditore originario non fosse una cessione di credito ma un semplice mandato all'incasso. La Cassazione ha chiarito che, anche se qualificato come mandato, questo era stato conferito nell'interesse della banca stessa, configurando un **mandato all'incasso in rem propriam**. Tale circostanza conferisce alla banca la legittimazione ad agire in giudizio in nome proprio per riscuotere il credito. La banca, avendo un interesse diretto e personale alla riscossione, legato a un'operazione di anticipo finanziario, vince la causa. Il ricorso della società debitrice è stato dichiarato inammissibile.
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Ricorso incidentale tardivo: inefficace se principale
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale di una società immobiliare in una disputa su migliorie e danni. Di conseguenza, il ricorso incidentale tardivo della controparte diviene inefficace. L'ordinanza chiarisce principi fondamentali sulla prova, la notifica degli atti e l'ultrattività del mandato al difensore di una società estinta.
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Ricorso per cassazione: i rischi dell’assemblaggio di atti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione in materia di fideiussione bancaria. La decisione non si è basata sul merito della controversia, ma su un vizio formale: il ricorso era stato redatto assemblando e riproducendo testualmente interi atti dei precedenti gradi di giudizio, violando il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti. La Corte ha ribadito che tale pratica, definita 'assemblaggio', trasferisce indebitamente al giudice il compito di selezionare le parti rilevanti, rendendo l'atto non specifico e quindi inammissibile.
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