LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1246 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 1246 Codice Civile

Condono Negato: L’Agenzia Entrate compensa il rimborso con altri crediti
Un Contribuente aveva versato somme per un condono fiscale, poi negato dall'Amministrazione. Il Contribuente chiedeva il rimborso di queste somme. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, vantava un credito per imposta di successione non pagata dal Contribuente e voleva operare la compensazione tributaria. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato questa possibilità all'Agenzia. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'Agenzia può legittimamente trattenere le somme dovute al Contribuente, compensandole con il proprio credito fiscale, purché questo sia certo, liquido ed esigibile. La sentenza ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, rigettando la richiesta di rimborso del Contribuente.
Continua »
Compensazione crediti tributari: perché pagare non basta
Un contribuente ha effettuato una compensazione tra un credito IRPEF, derivante da ritenute d'acconto versate, e debiti IVA dello stesso anno, prima di presentare la dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la compensazione crediti tributari è illegittima se il credito non emerge formalmente dalla dichiarazione annuale. Anche se le ritenute sono state pagate, il credito diventa certo, liquido ed esigibile solo con la presentazione della dichiarazione. La Corte ha quindi dato ragione all'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione dei giudici di merito e affermando un principio fondamentale per la corretta gestione dei crediti fiscali.
Continua »
Credito IVA: obbligo integrativa per compensazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente che ha originariamente richiesto il rimborso di un Credito IVA nella dichiarazione annuale non può successivamente utilizzarlo in compensazione senza aver presentato una dichiarazione integrativa. La decisione sottolinea che la scelta del rimborso è vincolante e non può essere revocata implicitamente, poiché il principio di alternatività tra rimborso e detrazione impedisce modifiche arbitrarie oltre i termini previsti per la rettifica della dichiarazione.
Continua »