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Art. 1246 Codice Civile — Sezione Prima Penale

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Compensazione debiti: Stato e detenuto, la Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato può legittimamente operare una compensazione debiti tra le somme dovute a un detenuto a titolo di risarcimento per trattamento inumano (ex art. 35-ter Ord. pen.) e il credito vantato dallo Stato stesso per una pena pecuniaria non ancora riscossa. La Corte ha chiarito che il credito dello Stato diventa certo, liquido ed esigibile con la sentenza di condanna irrevocabile, non essendo necessari successivi atti di esecuzione forzata. Di conseguenza, ha annullato la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la compensazione, rinviando per un nuovo esame del caso.
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Compensazione pena pecuniaria: via libera dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato può legittimamente opporre in compensazione il proprio credito per una pena pecuniaria non pagata contro il credito vantato da un detenuto a titolo di risarcimento per trattamento inumano e degradante (ex art. 35-ter ord. pen.). La sentenza chiarisce che entrambi i crediti possiedono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per la compensazione pena pecuniaria, indipendentemente dall'autorità giudiziaria che ha liquidato il risarcimento al detenuto.
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