Il Ministero revocava l'ammissione di un subappaltatore al Fondo Salva-Opere, richiedendo la restituzione della prima tranche erogata e disponendo la compensazione con altre somme. Il Ministero riteneva che il credito della società fosse stato soddisfatto tramite l'assegnazione di azioni nell'ambito del concordato preventivo dell'appaltatore principale. La società impugnava i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, proponendo poi regolamento di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la controversia spetta al giudice ordinario. Poiché l'erogazione del Fondo Salva-Opere è stabilita direttamente dalla legge e non comporta valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo. Di conseguenza, ogni contestazione sulla revoca o sul recupero del contributo rientra nella giurisdizione ordinaria.
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