Un socio impugnava un avviso di accertamento per redditi da partecipazione in una società, basato su un accertamento presupposto notificato alla società stessa. I giudici di merito annullavano l'atto al socio, poiché era stato annullato quello societario. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, definendola viziata da 'motivazione apparente'. Il giudice d'appello si era infatti limitato a richiamare un'altra sentenza non ancora definitiva (motivazione per relationem), senza riprodurne e valutarne criticamente il contenuto. Questo vizio, secondo la Corte, rende la sentenza nulla per mancanza del 'minimo costituzionale' di motivazione.
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