L'Imputato, condannato per rapina, lesioni e furto aggravato, concordava la pena in appello rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di querela per il furto, ritenendo la pena illegale a seguito della Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la contestazione di vizi non attinenti alla legalità della pena. Inoltre, la costituzione di parte civile della vittima equivale alla presentazione della querela, rendendo infondata la tesi difensiva. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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