Due soggetti sono stati condannati per il reato di traffico illecito di rifiuti, realizzato attraverso una complessa organizzazione che utilizzava capannoni in varie regioni, tra cui uno a Verona. I difensori hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la competenza territoriale del Tribunale di Verona, l'assenza di un imputato all'udienza e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il traffico illecito di rifiuti è un reato abituale che si consuma nel luogo in cui si consolida l'attività organizzata (in questo caso, Verona). Inoltre, la rinuncia telefonica a presenziare all'udienza è valida e le attenuanti sono state legittimamente negate a causa della gravità e della durata delle condotte illecite. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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