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Art. 123 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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Altri anni per Art. 123 Codice di Procedura Penale

Associazione mafiosa: la Cassazione sul sistema lombardo
La Corte di Cassazione ha confermato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un soggetto accusato di partecipazione ad una peculiare associazione mafiosa, definita "sistema mafioso lombardo". Questa sentenza è rilevante perché riconosce la configurabilità del reato associativo anche in presenza di una struttura criminale orizzontale e confederativa, che unisce esponenti di diverse mafie tradizionali (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra) in un sodalizio nuovo e autonomo, capace di esercitare la forza di intimidazione nel territorio in cui opera. Il ricorso dell'indagato, che contestava la sussistenza del metodo mafioso e il proprio ruolo, è stato integralmente rigettato.
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Abolitio criminis: il giudice deve indagare i fatti
In un caso di richiesta di revoca della condanna per abolitio criminis, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a leggere la sentenza, ma ha il dovere di compiere una nuova ricognizione degli atti processuali. Lo scopo è accertare se, alla luce della nuova legge, il fatto per cui è intervenuta condanna costituisca ancora reato. La Corte ha annullato la decisione che rigettava la richiesta senza aver prima verificato la natura (trasferibile o meno) degli assegni oggetto del reato di falso.
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Reclamo non giurisdizionale: la decisione della Corte
Un detenuto in regime di 41-bis ha presentato ricorso contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza che dichiarava inammissibile il suo reclamo. Il reclamo riguardava il mancato inoltro di un CD-ROM a un altro tribunale. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, qualificando l'atto come un reclamo non giurisdizionale, poiché non si opponeva a un provvedimento impositivo del magistrato. La Corte ha inoltre specificato che la presentazione di atti su supporto informatico non costituisce un diritto soggettivo del detenuto, ma una mera modalità alternativa a quella cartacea, soggetta a verifica da parte dell'autorità carceraria.
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Deposito opposizione espulsione: dove va presentato?
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile l'opposizione a un decreto di espulsione. Il caso riguardava un cittadino straniero la cui opposizione era stata ritenuta tardiva. La Corte ha chiarito che il deposito opposizione espulsione va effettuato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (giudice 'a quo'), non presso quella del giudice che deve decidere sull'impugnazione (giudice 'ad quem'). Poiché il ricorrente aveva rispettato questa regola, l'opposizione era tempestiva e il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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