Un cittadino straniero ha impugnato un decreto di espulsione davanti al Giudice di pace, il quale ha rigettato il ricorso ritenendo non valida la firma sulla procura alle liti, poiché autenticata dal direttore del Centro di permanenza per il rimpatrio anziché dall'avvocato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dello straniero. I giudici hanno chiarito che la mancata certificazione della firma da parte del difensore sulla procura alle liti non comporta la nullità dell'atto, a meno che la controparte non contesti specificamente la reale paternità della firma. Poiché l'Amministrazione pubblica non aveva sollevato alcuna contestazione concreta sull'autenticità della firma, l'atto deve considerarsi pienamente valido. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Giudice di pace per un nuovo esame.
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