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Art. 1227 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 1227 Codice Civile

Responsabilità direttore lavori: i limiti secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti della responsabilità del direttore dei lavori in un complesso caso di vizi edilizi. La sentenza chiarisce che il professionista non risponde automaticamente di ogni difetto, ma solo per le violazioni del suo specifico dovere di vigilanza. Il caso riguardava la costruzione di una villa, dove il committente aveva citato in giudizio l'architetto e diverse imprese per gravi difetti. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva esteso la condanna dell'architetto oltre i motivi del suo ricorso, violando il divieto di 'reformatio in peius', e che gli aveva attribuito una responsabilità generica per tutti i vizi, senza distinguere tra errori esecutivi delle imprese e reali carenze di supervisione.
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Danno a immobile abusivo: risarcimento negato
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di richiesta di risarcimento per danni a un edificio, causati da scavi su un terreno confinante. Il proprietario del terreno su cui sono stati eseguiti gli scavi si era difeso sostenendo che l'immobile danneggiato fosse abusivo. La Suprema Corte ha annullato la decisione di merito che aveva concesso il risarcimento, stabilendo due principi chiave: in primo luogo, la motivazione di una sentenza d'appello che si limita a confermare la precedente senza un'analisi critica è solo "apparente" e quindi nulla; in secondo luogo, ha ribadito che il danno a immobile abusivo non è risarcibile, poiché un bene illegale non possiede un valore di mercato tutelabile dall'ordinamento giuridico e il danno non può essere considerato "ingiusto".
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Responsabilità amministratore condominio per convocazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 29878/2019, ha stabilito che un precedente giudizio di annullamento di una delibera assembleare per errata convocazione non determina automaticamente la responsabilità esclusiva dell'amministratore. La Corte ha chiarito che l'assemblea condominiale ha il dovere di verificare la regolarità degli avvisi di convocazione. Un'eventuale omissione di tale controllo può configurare un concorso di colpa del condominio, riducendo o escludendo la responsabilità dell'amministratore. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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