L'Azienda ha stipulato una convenzione con il Ministero per realizzare uno stabilimento industriale in Campania. Il Ministero non ha realizzato le opere infrastrutturali necessarie, violando la legge speciale per la ricostruzione post-terremoto. Dopo un lodo arbitrale, la Corte d'appello ha accertato l'inadempimento della Pubblica Amministrazione, condannandola al risarcimento dei danni. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che l'obbligo di infrastrutturazione ha natura precettiva e genera un diritto soggettivo in capo all'Azienda. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso incidentale dell'Azienda: la Corte d'appello aveva totalmente omesso di pronunciarsi su alcune specifiche richieste di risarcimento (danni da investimento e danno esistenziale). La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame di queste voci di danno ignorate.
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