Un avvocato ha impugnato in proprio il rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata per un suo assistito. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione e il difensore ha ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione, stabilendo che la legittimazione ad impugnare il diniego del patrocinio a spese dello Stato spetta unicamente al cittadino interessato e non al suo difensore. Il legale può agire in autonomia soltanto per chiedere la liquidazione del proprio compenso, ma non per contestare il mancato riconoscimento del beneficio al cliente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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