Il Consorzio ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava la parziale nullità di un lodo arbitrale. La controversia riguardava le riserve iscritte dall'appaltatore per un appalto pubblico di lavori stradali. La Corte d'Appello aveva escluso l'applicazione degli interessi speciali per ritardata contabilizzazione, ritenendo che i crediti derivassero da lavori extracontrattuali non approvati e che le richieste per maggiori oneri costituissero debiti di valuta, escludendo la rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio, confermando che i lavori extracontrattuali non contrattualizzati non beneficiano delle tutele speciali sui ritardi di pagamento e che i crediti per spese generali non sono debiti di valore risarcitori. Il Consorzio è stato condannato alle spese di giudizio.
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