Un promissario acquirente ha richiesto il trasferimento di un immobile in base a un contratto preliminare di vendita, sostenendo di aver pagato parte del prezzo con cambiali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la semplice emissione di cambiali non prova l'avvenuto pagamento. In un preliminare di vendita, l'onere di dimostrare l'effettivo incasso dei titoli spetta all'acquirente. Senza tale prova, o un'offerta formale di pagamento del saldo, la domanda di esecuzione specifica del contratto non può essere accolta.
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