Una lavoratrice ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni inflittale dall'azienda, una società per azioni a partecipazione pubblica. La dipendente sosteneva che la causa dovesse essere trattata secondo le regole del pubblico impiego e contestava la proporzionalità della sanzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'azienda, pur partecipata dallo Stato, è un soggetto privato e non si applicano le regole dei dipendenti pubblici. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili le contestazioni sui fatti, poiché i giudici di merito avevano già confermato la legittimità della sanzione con decisioni conformi nei precedenti gradi di giudizio.
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