Il Designer ha registrato il proprio cognome come marchio, nonostante avesse precedentemente ceduto i diritti di sfruttamento del marchio originario a una Casa di Moda. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il nuovo marchio per rischio di confusione e ha revocato il relativo sito web. Il Designer ha proposto ricorso in Cassazione, rivendicando il diritto all'uso del patronimico come marchio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la precedente cessione dei diritti preclude la possibilità di registrare un marchio autonomo confondibile con quello ceduto. Di conseguenza, il Designer perde definitivamente la causa, deve cessare l'uso del nome e risarcire i danni liquidati in via equitativa.
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