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Art. 120 Codice Penale — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 120 Codice Penale

Uso del patronimico come marchio: designer perde contro azienda
Il Designer ha registrato il proprio cognome come marchio, nonostante avesse precedentemente ceduto i diritti di sfruttamento del marchio originario a una Casa di Moda. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il nuovo marchio per rischio di confusione e ha revocato il relativo sito web. Il Designer ha proposto ricorso in Cassazione, rivendicando il diritto all'uso del patronimico come marchio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la precedente cessione dei diritti preclude la possibilità di registrare un marchio autonomo confondibile con quello ceduto. Di conseguenza, il Designer perde definitivamente la causa, deve cessare l'uso del nome e risarcire i danni liquidati in via equitativa.
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Continenza di cause: competenza e brevetti esteri
Una società titolare di brevetti europei ha citato in giudizio un'azienda estera per contraffazione presso il Tribunale di Milano. Successivamente, l'azienda estera ha avviato una causa a Genova per far dichiarare la nullità degli stessi brevetti. La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Milano, ha stabilito che tra le due cause sussiste un rapporto di continenza. Poiché l'azione di nullità è pregiudiziale a quella di contraffazione e la legge prevede una competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Genova per le cause contro società con sede all'estero, l'intero contenzioso deve essere trattato da quest'ultimo per evitare giudicati contrastanti.
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Competenza e-commerce: il foro del venditore prevale
Una società produttrice di tessuti ha citato in giudizio un'altra azienda per contraffazione del proprio marchio e concorrenza sleale, realizzate tramite vendite online. Il punto cruciale della controversia era la determinazione della corretta competenza territoriale e-commerce. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per gli illeciti commessi su internet, il foro competente è quello del luogo in cui ha origine l'attività illecita (la sede dell'inserzionista), e non il luogo di consegna del prodotto. Questa decisione mira a garantire la prevedibilità del giudice e a contrastare il fenomeno del 'forum shopping'.
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