Un avvocato ha richiesto la liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta a favore di un fallimento. Il Giudice Delegato ha ridotto l'importo, ritenendo che il professionista non avesse specificato la differenza tra attivo e passivo fallimentare per giustificare l'aumento tariffario previsto per cause di valore superiore a 520.000 euro. Il Tribunale ha confermato il rigetto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'avvocato, rilevando che l'istanza indicava chiaramente il valore della causa, pari a 1,5 milioni di euro. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento, stabilendo che l'indicazione del valore complessivo era sufficiente per valutare il merito della richiesta di aumento.
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