La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i limiti di applicazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il caso riguardava un avviso di accertamento notificato a una fondazione per IVA, IRES e IRAP. La Corte ha stabilito che la violazione dell'obbligo di contraddittorio per l'IVA (tributo armonizzato) non invalida automaticamente le pretese relative a IRES e IRAP (tributi non armonizzati), per i quali tale obbligo sussiste solo in casi specifici previsti dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata anche per motivazione apparente.
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