Un professionista ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società cliente per prestazioni professionali non pagate. La società ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo tramite atto di citazione anziché ricorso, notificandolo entro i quaranta giorni ma depositandolo successivamente. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, riducendo il debito. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la tardività dell'opposizione e contestando l'imputazione di alcuni pagamenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'opposizione introdotta erroneamente con citazione è tempestiva se notificata entro il termine. Inoltre, ha chiarito che spetta al creditore dimostrare che i pagamenti ricevuti si riferiscono a crediti diversi rispetto a quello azionato, una volta che il debitore ha provato il versamento di somme idonee a estinguere il debito.
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