Una società di spedizioni ha contestato diverse cartelle di pagamento per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), lamentando la mancanza di un preventivo avviso di accertamento, l'errata applicazione dell'IVA e il calcolo delle esenzioni per rifiuti speciali. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della società sui primi due punti, stabilendo che un avviso di accertamento motivato è indispensabile quando l'importo richiesto differisce da quello dichiarato dal contribuente, e ha ribadito che la TIA, avendo natura di tributo, non è soggetta a IVA.
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