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Art. 119 Codice Penale — Sezione Seconda Civile

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Riassunzione tardiva: estinzione d’ufficio del processo
La Corte di Cassazione ha confermato che una riassunzione tardiva del processo, a seguito di una dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, determina l'estinzione del giudizio. Tale estinzione, precisa la Corte, deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice, senza necessità di una specifica eccezione della controparte. Nel caso di specie, trattandosi di sanzioni irrogate da un'Autorità Indipendente, si applicano i termini processuali abbreviati anche per il passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, rendendo perentorio il termine di tre mesi per la riassunzione.
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