La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che accoglieva un'azione revocatoria promossa da un ente creditore. Il caso riguarda una madre che, dopo aver ricevuto avvisi di accertamento per un debito fiscale, donava diversi immobili alle figlie. La Corte ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, stabilendo che il foro competente è quello del domicilio del creditore. Ha inoltre qualificato gli atti come donazioni pure e semplici, ritenendo sussistenti sia il pregiudizio per il creditore (eventus damni) sia la consapevolezza del debitore di arrecare tale danno (scientia damni), data la stretta vicinanza temporale tra la notifica del debito e gli atti di donazione.
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