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Art. 1182 Codice Civile — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 1182 Codice Civile

Omesso Versamento Contributi: Ricorso Inammissibile, Condanna Confermata
Un Lavoratore, rappresentante legale di un'Azienda, era stato condannato per omesso versamento contributi previdenziali. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, dichiarando la prescrizione per alcune mensilità. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando vari aspetti: la modalità dell'udienza (cartolare), la competenza territoriale, l'indeterminatezza del capo di imputazione, l'insufficienza delle prove e l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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Omesso versamento ritenute previdenziali: la crisi non salva
Un imprenditore, legale rappresentante di una società, è stato condannato per l'omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali relativo alle annualità 2013 e 2014, avendo superato la soglia di punibilità di 10.000 euro annui. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'incompetenza del giudice di Milano, la presenza di una crisi aziendale e la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato si consuma presso la sede INPS dove è aperta la posizione aziendale, che la crisi d'impresa non scusa il mancato versamento se non si prova l'impossibilità assoluta di pagare e che le violazioni ripetute impediscono la non punibilità. L'imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle Ammende.
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Competenza territoriale reati tributari: il luogo decisivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40559/2024, ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla competenza territoriale per i reati tributari di omesso versamento IVA. A fronte della possibilità di effettuare pagamenti telematici da qualsiasi luogo, la Corte ha stabilito che il criterio della sede legale dell'impresa non è più determinante. La competenza va invece radicata presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha accertato la violazione, applicando il criterio sussidiario previsto dalla legge.
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