LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1182 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1182 Codice Civile

Contratto estero nullo: la giurisdizione internazionale è italiana
Un'azienda italiana aveva firmato in Italia un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da costruire negli Emirati Arabi Uniti, versando un cospicuo acconto. Poiché l'edificio non è stato completato come pattuito, l'azienda ha citato in giudizio la società straniera in un tribunale italiano per dichiarare nullo il contratto e ottenere la restituzione della somma. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave sulla giurisdizione internazionale: quando si chiede la restituzione di un pagamento, il giudice competente non è quello del luogo dove si trova l'immobile, ma quello del domicilio del creditore (in questo caso, l'Italia), perché è lì che l'obbligo di restituzione deve essere adempiuto. La giurisdizione è quindi del giudice italiano.
Continua »
Giurisdizione contrattuale: decide il giudice italiano
La Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione contrattuale del giudice italiano in una controversia tra creditrici italiane e uno studio legale danese. Quest'ultimo deteneva fondi derivanti da una transazione internazionale. La Corte ha stabilito che il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento è il domicilio delle creditrici in Italia, radicando così la competenza del tribunale italiano secondo il Regolamento UE 1215/2012.
Continua »
Clausola compromissoria per relationem: Cassazione
In una disputa su contratti internazionali tra una società italiana e una malese, la Cassazione si è pronunciata sulla validità di una clausola compromissoria per relationem. La Corte ha stabilito che un rinvio generico alle condizioni generali di contratto non è sufficiente per validare la clausola arbitrale. È necessario un richiamo espresso e specifico alla clausola stessa per derogare alla giurisdizione ordinaria, affermando così la giurisdizione italiana sul caso.
Continua »
Giurisdizione vendita internazionale: la guida completa
Un fornitore italiano di sistemi nautici ha citato in giudizio un acquirente straniero per mancato pagamento. L'acquirente ha contestato la fornitura per vizi e sollevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Le Sezioni Unite della Cassazione, applicando i regolamenti europei sulla giurisdizione nella vendita internazionale, hanno stabilito che la competenza spetta al giudice del luogo in cui i beni sono stati consegnati (in questo caso, all'estero), cassando la decisione dei giudici di merito e dichiarando il difetto di giurisdizione italiana.
Continua »
Mora PA e fondi UE: la richiesta vale come diffida
Una società esportatrice ha richiesto alla Pubblica Amministrazione il pagamento di restituzioni all'esportazione previste da normative UE. A fronte del ritardo, la società ha agito in giudizio per ottenere gli interessi moratori. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito un principio fondamentale sulla mora PA: per i debiti derivanti dal diritto dell'Unione, la richiesta di pagamento presentata dal creditore è idonea a costituire in mora l'amministrazione, senza necessità di un successivo atto di diffida. Gli effetti della mora decorrono dalla scadenza del termine ragionevole che l'amministrazione aveva per completare le verifiche e disporre il pagamento.
Continua »