Un sub-agente assicurativo è stato condannato per il reato di appropriazione indebita per aver trattenuto i premi pagati dai clienti, anziché versarli alla compagnia. L'imputato ha sostenuto che un successivo accordo di restituzione avesse trasformato la vicenda in un semplice inadempimento civile e ha contestato la competenza del tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato si consuma nel luogo in cui la volontà di appropriarsi del denaro giunge a conoscenza della persona offesa (coincidente con il domicilio del creditore). Inoltre, il mancato rispetto dell'accordo transattivo conferma la rilevanza penale della condotta, escludendo la tesi del mero illecito civile.
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