Una grande azienda ha richiesto il rimborso degli interessi sulle somme spettanti a titolo di restituzione IRAP per gli anni dal 2004 al 2011. La controversia riguardava la data di inizio e fine del calcolo di tali somme. La Corte di Cassazione ha stabilito che gli interessi su rimborso imposte hanno natura compensativa e decorrono dalla data del versamento originario del tributo, e non dall'entrata in vigore della legge che ha introdotto il diritto al rimborso. Tuttavia, il calcolo degli interessi si arresta alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento, e non al momento dell'effettivo accredito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per ricalcolare le somme dovute.
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