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Art. 1180 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1180 Codice Civile

Ripartizione spese condominiali: vince il venditore dell’immobile
Un acquirente compra un appartamento in un condominio composto da due edifici separati. Anni prima, i vecchi condòmini avevano firmato una scrittura privata per dividere i costi del rifacimento tetti tra tutti i fabbricati. Nel 2016 l'assemblea delibera i lavori sul tetto dell'altro edificio e addebita la quota al nuovo proprietario. Quest'ultimo paga l'amministrazione e chiede il rimborso al venditore per ingiustificato arricchimento. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del venditore. Il vecchio accordo privato ha mero valore obbligatorio e non vincola i successori. Tuttavia, la ripartizione spese condominiali approvata nel 2016 ha creato un debito diretto in capo all'acquirente, non al venditore. Il nuovo proprietario doveva impugnare la delibera illegittima anziché pagare e chiedere poi i soldi al venditore.
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Leasing immobiliare: risoluzione e pagamento del terzo
La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare per morosità dell'utilizzatore. Il ricorrente sosteneva che il debito fosse stato estinto da una società terza tramite cambiali e bonifici, configurando una delegazione di pagamento liberatoria. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che tale eccezione non era stata correttamente mantenuta nei gradi di merito, rendendo la doglianza inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di buona fede da parte della banca, poiché l'esercizio della clausola risolutiva espressa è risultato legittimo a fronte di un inadempimento oggettivo e non contestato.
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Arricchimento senza causa: i limiti della sussidiarietà
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dopo il rigetto di un'azione contrattuale. Il ricorrente aveva inizialmente richiesto la restituzione di somme versate a titolo di mutuo, ma la domanda era stata respinta per mancanza di prove sul contratto. La Suprema Corte ha ribadito che l'azione ex art. 2041 c.c. è sussidiaria e non può essere utilizzata per rimediare a carenze probatorie in un giudizio ordinario già concluso. Inoltre, se il pagamento è avvenuto spontaneamente per estinguere un debito altrui, l'azione corretta è la ripetizione di indebito.
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