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Art. 1180 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 1180 Codice Civile

Obbligo retributivo: stipendio dovuto senza lavoro?
Una lavoratrice ottiene il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e l'ordine di reintegro, ma il datore di lavoro non ottempera. La Cassazione conferma l'obbligo retributivo del datore di lavoro per il periodo di mancata prestazione, stabilendo che la messa in mora iniziale è sufficiente e non serve una nuova offerta di lavoro dopo la sentenza.
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Obbligo retributivo cessione illegittima: la Cassazione
Con l'ordinanza n. 15276/2024, la Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo retributivo di un'azienda cedente nei confronti dei lavoratori in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima. Anche se i dipendenti hanno lavorato per la società cessionaria, il rapporto giuridico con il datore di lavoro originario non si è mai interrotto. La Corte ha stabilito che le somme dovute hanno natura di retribuzione e non di risarcimento, rigettando sia il ricorso principale dell'azienda che quello incidentale dei lavoratori.
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Doppia retribuzione: sì al doppio stipendio
In un caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata inefficace, la Corte di Cassazione ha stabilito il diritto del lavoratore a una doppia retribuzione. Il lavoratore, pur avendo prestato servizio per la società acquirente, ha diritto a ricevere lo stipendio anche dalla società cedente, la quale aveva illegittimamente rifiutato la sua prestazione lavorativa. La Corte ha chiarito che si configurano due distinti rapporti di lavoro, uno di diritto con il cedente e uno di fatto con il cessionario, giustificando così il doppio compenso senza possibilità di detrazione.
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Natura retributiva obbligo: cessione d’azienda nulla
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3505/2024, ha ribadito un principio cruciale in materia di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima. Il caso riguarda una lavoratrice che, dopo la declaratoria di nullità del trasferimento, ha offerto la propria prestazione lavorativa all'originario datore di lavoro (cedente), il quale l'ha rifiutata. La Corte ha confermato che le somme dovute dal datore di lavoro cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, lo stipendio percepito dalla lavoratrice presso il datore di lavoro cessionario non può essere detratto, consolidando un orientamento a tutela del lavoratore.
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Appalto illecito: la retribuzione non si tocca
In un caso di appalto illecito, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro effettivo deve corrispondere l'intera retribuzione al lavoratore, senza poter detrarre le somme che quest'ultimo ha percepito dal datore di lavoro fittizio. La Corte ha chiarito che l'obbligazione ha natura puramente retributiva e non risarcitoria, rendendo inapplicabile il principio della "compensatio lucri cum damno".
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Appalto illecito: le somme non si detraggono
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 868/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di appalto illecito. Se un rapporto di lavoro viene ricondotto al committente a seguito di un'interposizione fittizia di manodopera, quest'ultimo non può detrarre dalle retribuzioni dovute le somme che il lavoratore ha percepito lavorando per altri datori di lavoro nel periodo di illegittimo rifiuto della prestazione. La Corte ha chiarito che l'obbligazione del datore di lavoro ha natura retributiva e non risarcitoria, escludendo così l'applicazione del principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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Interposizione di manodopera: obbligo retributivo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31612/2024, ha rigettato il ricorso di una società informatica, confermando la sua condanna al pagamento delle retribuzioni in favore di un gruppo di lavoratrici. Il caso riguardava una presunta interposizione di manodopera illecita. La Corte ha ribadito due principi fondamentali: le somme dovute ai lavoratori hanno natura retributiva e non risarcitoria, e l'obbligo di pagamento decorre dalla messa in mora, che può essere validamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza dover attendere la pronuncia del giudice.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) anche se ha continuato a lavorare e percepire uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato dalla sentenza, e uno 'de facto' con il cessionario. Pertanto, la retribuzione percepita non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, che si trova in mora credendi per non aver accettato la prestazione lavorativa offerta dal dipendente.
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Appalto illecito: Cassazione conferma onere della prova
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'azienda, confermando la sua responsabilità per i contributi non versati in un caso di appalto illecito. La sentenza ribadisce che spetta al committente l'onere di provare l'avvenuto pagamento dei contributi da parte dell'appaltatore e la legittimità delle indennità di trasferta. La valutazione sulla natura fittizia del contratto è considerata un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
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Giudicato: no a nuove richieste di stipendio
La Cassazione ha annullato la condanna di una società IT al pagamento di retribuzioni a seguito di una cessione di ramo d'azienda illegittima. La Corte ha stabilito che la richiesta dei lavoratori era preclusa dal principio del giudicato, essendo già stata respinta in un precedente procedimento con le stesse parti e lo stesso oggetto.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima. Se il datore di lavoro originario (cedente) non riammette in servizio il lavoratore, quest'ultimo ha diritto alla retribuzione completa, anche se nel frattempo ha lavorato e percepito uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si creano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, che deve lo stipendio a causa del suo rifiuto illegittimo, e uno 'de facto' con il cessionario, che paga per la prestazione effettivamente ricevuta. Pertanto, le somme percepite dal cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente.
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Cessione ramo d’azienda: il doppio stipendio è lecito
La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto a percepire sia la retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) sia quella dall'azienda che lo ha acquisito (cessionaria). La sentenza stabilisce che si vengono a creare due rapporti di lavoro paralleli e distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato giudizialmente, e uno 'de facto' con il cessionario, per il quale il lavoratore ha effettivamente prestato servizio. Di conseguenza, la retribuzione versata dal cessionario non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si tratta di un risarcimento del danno ma del corrispettivo per due obbligazioni distinte.
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Cessione ramo d’azienda: il diritto alla doppia paga
Una lavoratrice, illegittimamente trasferita attraverso una cessione ramo d'azienda, ha visto ripristinato il suo rapporto di lavoro con il datore originale. La Corte di Cassazione ha confermato che, se il datore di lavoro originale non la reintegra, deve corrisponderle l'intera retribuzione, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare e a percepire uno stipendio dalla nuova società. Il pagamento del cessionario non estingue il debito del cedente.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa dal datore di lavoro originario (cedente) dal momento in cui offre la propria prestazione. La somma percepita dal datore di lavoro di fatto (cessionario) non può essere detratta, poiché si originano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente e uno 'de facto' con il cessionario. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il principio della non detraibilità delle somme percepite altrove.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20314/2025, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione sia dal datore di lavoro originario (cedente) che da quello di fatto (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' ripristinato con il cedente e uno 'de facto' proseguito con il cessionario. Di conseguenza, la retribuzione versata da quest'ultimo non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si applica il principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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