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Art. 1180 Codice Civile — Anno 2025

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Altri anni per Art. 1180 Codice Civile

Cessione ramo d’azienda: il doppio stipendio è lecito
La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto a percepire sia la retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) sia quella dall'azienda che lo ha acquisito (cessionaria). La sentenza stabilisce che si vengono a creare due rapporti di lavoro paralleli e distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato giudizialmente, e uno 'de facto' con il cessionario, per il quale il lavoratore ha effettivamente prestato servizio. Di conseguenza, la retribuzione versata dal cessionario non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si tratta di un risarcimento del danno ma del corrispettivo per due obbligazioni distinte.
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Cessione ramo d’azienda: il diritto alla doppia paga
Una lavoratrice, illegittimamente trasferita attraverso una cessione ramo d'azienda, ha visto ripristinato il suo rapporto di lavoro con il datore originale. La Corte di Cassazione ha confermato che, se il datore di lavoro originale non la reintegra, deve corrisponderle l'intera retribuzione, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare e a percepire uno stipendio dalla nuova società. Il pagamento del cessionario non estingue il debito del cedente.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa dal datore di lavoro originario (cedente) dal momento in cui offre la propria prestazione. La somma percepita dal datore di lavoro di fatto (cessionario) non può essere detratta, poiché si originano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente e uno 'de facto' con il cessionario. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il principio della non detraibilità delle somme percepite altrove.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20314/2025, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione sia dal datore di lavoro originario (cedente) che da quello di fatto (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' ripristinato con il cedente e uno 'de facto' proseguito con il cessionario. Di conseguenza, la retribuzione versata da quest'ultimo non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si applica il principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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Contratto di vitalizio: recesso escluso per breve stop
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto di vitalizio non può essere risolto per una breve interruzione dell'assistenza, se questa è giustificata da un evento eccezionale come il decesso del vitaliziante. Nel caso esaminato, un'interruzione di tre giorni non è stata ritenuta un inadempimento grave. Inoltre, la Corte ha confermato che l'approvazione della gestione di somme, come una pensione, può essere tacita e desunta dal comportamento prolungato del beneficiario.
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