Una società creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un Comune per il pagamento di lavori di costruzione. Il Comune ha proposto opposizione, ma la notifica dell'atto è fallita perché l'indirizzo conteneva un numero civico errato e l'ufficiale postale ha restituito l'atto con la dicitura 'sconosciuto all'indirizzo'. La Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di una notificazione inesistente e non di una semplice nullità sanabile. Di conseguenza, non è stato possibile rinnovare la notifica e l'opposizione del Comune è stata dichiarata inammissibile. Il decreto ingiuntivo è diventato definitivo e il Comune è stato condannato a pagare le spese di tutti i gradi di giudizio.
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