La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14615/2024, ha stabilito che la deducibilità dell'indennità di avviamento non è subordinata a un effettivo esborso di denaro. Se l'obbligazione viene estinta tramite compensazione con un credito vantato verso il conduttore, l'onere rimane deducibile ai fini IRPEF, a condizione che il contribuente fornisca prova dell'operazione. Il caso riguardava dei locatori che avevano compensato l'indennità dovuta a una banca con il maggior credito per il ripristino dell'immobile.
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