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Art. 1162 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

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Furto di cosa propria: riprendere l’auto non è reato
L'Imputato consegna la propria automobile a un intermediario per la vendita. L'intermediario vende indebitamente il veicolo a un terzo e scompare. L'Imputato individua l'auto tramite antifurto satellitare e la recupera sulla pubblica via usando la seconda chiave, per poi avvisare la polizia. I giudici di merito lo condannano per furto aggravato. La Corte di Cassazione annulla la condanna senza rinvio: non sussiste il reato di Furto di cosa propria, poiché l'elemento essenziale del furto è l'altruità del bene. Essendo l'Imputato ancora il legittimo proprietario del veicolo, la condotta non costituisce reato e decadono anche i risarcimenti civili.
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