La Corte di Cassazione conferma la decisione di inammissibilità di un appello in materia fiscale. Il ricorso inammissibile è stato rigettato perché le contestazioni erano generiche e non criticavano specificamente le motivazioni della sentenza di primo grado, che condannava l'imputato per evasione fiscale mediante l'uso di fatture per spese mediche fittizie.
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