Un conduttore agiva in giudizio per ottenere il rimborso delle migliorie apportate a un immobile commerciale, invocando l'art. 1592 c.c. e, in subordine, l'azione di arricchimento senza causa. Mentre i giudici di merito avevano rigettato la domanda principale per difetto di prova sul subentro nel contratto e dichiarato tardiva quella subordinata, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Gli Ermellini hanno stabilito che la domanda di arricchimento senza causa è ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello, purché si fondi sui medesimi fatti già allegati per la richiesta di indennizzo per migliorie.
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