La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una compagnia assicurativa che chiedeva la rivalsa per un sinistro stradale. La richiesta era stata respinta nei primi due gradi di giudizio per prescrizione. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è sufficiente produrre il verbale di mediazione, ma è necessario dimostrare l'avvenuta comunicazione della domanda di mediazione alla controparte, prova che nel caso di specie mancava. Il verbale, redatto da un mediatore che non è pubblico ufficiale, non ha valore di atto pubblico.
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