Un'agenzia governativa ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una società per un cospicuo credito. La richiesta era stata respinta per prescrizione. L'agenzia ha sostenuto che la prescrizione era stata interrotta dalla sua costituzione di parte civile nel processo penale contro l'amministratore della società. La Corte di Cassazione, riformando la decisione precedente, ha stabilito che l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti di un coobbligato solidale (l'amministratore) ha effetto anche nei confronti degli altri (la società), in base al principio dell'unicità del fatto dannoso.
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