La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due committenti contro un'impresa edile in merito a un'opposizione a decreto ingiuntivo. La controversia riguardava il pagamento del saldo per la costruzione di una casa. I committenti lamentavano vizi e ritardi, ma l'impresa ha ottenuto il riconoscimento di un credito superiore a quello inizialmente ingiunto. La Corte ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore può modificare la domanda originaria se la nuova richiesta è connessa alla medesima vicenda sostanziale. Inoltre, è stata esclusa la duplicazione del risarcimento tra costi di ripristino e deprezzamento dell'immobile.
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