Un lavoratore ha agito contro l'ente previdenziale con ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il trattamento di fine rapporto e altre spettanze. L'ente ha fatto opposizione, dimostrando di aver già liquidato la somma presso la banca prima del deposito del ricorso. Il lavoratore ha incassato l'importo solo dopo la notifica dell'ingiunzione e pretendeva di non pagare le spese, sostenendo che l'adempimento si era perfezionato allo sportello. I giudici di merito hanno respinto le tesi del dipendente e lo hanno condannato al rimborso delle spese di causa, rilevando la sua preventiva conoscenza della messa a disposizione del denaro. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile: la regolazione delle spese di lite nel decreto ingiuntivo dipende dal principio di causalità e dalla conoscenza della disponibilità delle somme, non dalla data materiale del ritiro in banca.
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