Un professionista, socio di una grande società di consulenza, ha richiesto il rimborso dell'IRAP, sostenendo di non avere una autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che l'inserimento nella struttura organizzativa di terzi, anche in qualità di socio, esclude il presupposto impositivo dell'IRAP, poiché il professionista non è il responsabile di tale organizzazione.
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